La nuova cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica

A cura di Cristoforo Florio (Dottore commercialista)
Con l’articolo 121 del recente D.L. n. 34/2020, è stata prevista una generalizzata possibilità di trasformare le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (di qualsiasi importo) in crediti d’imposta cedibili a chiunque (incluse le banche e gli altri intermediari finanziari).
In particolare, la nuova normativa prevede per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 relativamente alle seguenti operazioni:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
.- interventi di efficientamento energetico;
- interventi di adozione di misure antisismiche;
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici;
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
la possibilità di optare (mediante un apposito canale telematico che sarà a breve disponibile), in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi:
- per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, sul corrispettivo dovuto al fornitore dell’intervento, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto a quest’ultimo. Il fornitore, a sua volta, recupera lo sconto praticato al cliente sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
oppure
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta (in questo caso, quindi, occorrerà saldare per l’intero l’importo della/e fattura/e del fornitore), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I crediti d'imposta in questione sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Inoltre, il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (10 anni, 5 anni, ecc.), fermo restando che, per espressa previsione di legge, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non potrà essere usufruita negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.
La norma sarà operativa solo a seguito di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere adottato entro e non oltre il prossimo 18 giugno 2020.
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